LA LEGGE 40

La legge 40/2004 consente il ricorso alla procreazione medica assistita solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilita».
Sono vietate la fecondazione eterologa (art. 4), cioè con un donatore esterno alla coppia e la clonazione umana. Vietata inoltre qualsiasi sperimentazione sull'embrione, nonchè «qualsiasi forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti». Su quest'ultimo punto ruota la polemica sulla diagnosi genetica pre- impianto, di fatto vietata anche alle coppie con motivi concreti di timore per eventuali tare genetiche ereditarie, per il semplice motivo che a prescindere dall'esito dell'esame l'embrione non è selezionabile.
Tra i passaggi più contestati, contenuti nel capitolo "Misure a tutela dell'embrione", vi è quello che prevede la creazione di embrioni finalizzata ad un unico e contemporaneo impianto: si possono produrre un massimo di tre embrioni, cifra ritenuta da molti esperti troppo bassa, e per di più tutti e tre da impiantare insieme dato che l'impianto contemporaneo è l'unica soluzione legalmente permessa. 

Nessun commento:

Posta un commento